STATO DI POLIZIA A FELTRE O NUOVA INQUISIZIONE?

Quando il "potere" distorto si sente minacciato dalla dermocrazia e dalla volontà dei cittadini può solamente mostrare la sua parte più repressiva e violenta....in egual misura più le persone vivono della loro pochezza, più vedono nell'altro, nel diverso la causa delle difficoltà della loro vita,  ovviamente non guidata dalla razionalità e dall'etica ma dagli istinti più primitivi ed antisociali.

In Cile tutto ebbe inizio con la paura del diverso e dei lavavetri....nella Grecia dei colonelli si era valutato d'escludere dall'insegnamento scolastico l'algebra, perchè fa pensare.

La  maggioranza Pdl - Lega Nord invece ha riesumato la "Nuova Inquisizione" attracando e reprimendo il diritto dì'esistere, di camminare, di sostare, mangiare un trancio di pizza camminando (pericolo di imbrattare la strada)  ed ovviamente suonare e cantare. 


Suonare e contare evidentemente è estremamente pericoloso perchè  esprime la voglia di vivere, di pensare ed agire.

Di seguito documenti approvati dal consiglio comunale di Feltre



CAPO XIV° - SICUREZZA E DECORO URBANO
ART. 103 - Disposizioni in materia di degrado urbano finalizzate ad incrementare il livello di
vivibilità da parte dei cittadini ed a tutela dell’immagine della Città.
1. E' vietato su tutto il territorio comunale:
a) di porre in essere comportamenti antisociali che offendono l’immagine, il decoro e la pulizia
della città e che possono ledere la vivibilità della popolazione residente e dei turisti,
pregiudicando la serenità, il riposo e il libero movimento delle persone;
b) di produrre schiamazzi e rumori molesti, in particolare durante le ore notturne, nelle zone
residenziali, nei pressi dei locali pubblici e nelle vicinanze di alberghi e dei luoghi di cura;
c) di abbandono e/o qualsiasi forma di imbrattamento mediante oggetti e/o materiali a danno degli
arredi urbani e della pavimentazione stradale idonei a provocare pericolo per l’incolumità
pubblica ovvero tali da danneggiare l’immagine cittadina;
d) di sostare lungo le strade pubbliche o aperte al pubblico utilizzando strumenti o apparecchiature
sonore senza autorizzazione o presa d’atto del comune;
e) di attuare la raccolta da parte di chiunque, se non preventivamente autorizzata, di fondi e/o
sottoscrizioni, petizioni, etc, arrecando disturbo ai passanti o alle persone presenti sulla pubblica
via.
2. Ferme restando le vigenti norme di natura penale, civile e amministrativa, coloro i quali
contravvengano alle prescrizioni di cui sopra saranno soggetti alla sanzione amministrativa di cui
all'art. 109 del presente regolamento con le modalità e procedure di cui alla Legge 689/1981 e
successive modificazioni.
ART 104 – Attività di Accattonaggio
1. L’accattonaggio è vietato nei luoghi di mercato, nelle piazze, nelle aree adibite alla sosta, nei
parchi pubblici, alla stazione ferroviaria e dintorni, nei parcheggi, nelle intersezioni stradali e lungo
le pubbliche vie, in aree antistanti strutture commerciali, nei punti di ritrovo per giovani (es. sala
giochi, palestre, impianti sportivi ecc.), in prossimità di chiese, per cimiteri, monumenti storici ed
edifici di cura anche all’interno, durante le manifestazioni pubbliche e ogni qualvolta costituisca
intralcio alla circolazione pedonale o viaria.
2. E' vietato l’accattonaggio anche con lo sfruttamento di animali o esibendo malformazioni o
amputazioni, nonché in presenza di minori.
3. E' disposto che, qualora gli Organi preposti accertino la presenza di persone dedite
all’accattonaggio, si provveda all’identificazione delle stesse ed alla segnalazione dell’evento ai
Servizi Sociali del Comune, sede dell’organo accertante, ed al Comune di residenza o dimora, ,
ognuno per la parte di competenza, attueranno idonei e tempestivi interventi assistenziali.
ART 105 - Divieto permanente di attività campeggistica su tutto il territorio comunale.
1. Salvo specifica autorizzazione su tutto il territorio comunale è vietata. la sosta in forma
campeggistica in tende, caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento o
utilizzati a tale scopo, in forma singola o collettiva su area pubblica e privata se prive dei requisiti e
delle autorizzazioni richieste.
2. A coloro che sostano in forma campeggistica in violazione della presente ordinanza, previo
intimazione di cessazione dell’attività di camperaggio, sarà ordinato di lasciare il territorio
comunale entro un limite massimo di 8 ore, stante l’inottemperanza all’ordine si procederà alla
conseguente segnalazione all’Autorità Giudiziaria per violazione all’art. 650 c.p.
3. All’accertamento dell’attività campeggistica seguirà, oltre all'applicazione di quanto disposto al
comma 2°, la sanzione amministrativa di cui all'art. 109 del presente regolamento con le modalità e
procedure di cui alla Legge 689/1981 e successive modificazioni.
4. All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti e quant’altro
occupi il suolo pubblico e cessare il comportamento vietato. Nel caso non venga effettuato il
ripristino dei luoghi, provvederà l'Amministrazione come previsto all'art. 109 comma 4°.
5. Le violazioni alle norme del vigente Codice della Strada, se accertate, sono applicate a
prescindere dai punti precedenti.
6. Per la definizione di sosta in “ forma campeggistica ed assimilata “si richiama quanto disposto
nella circolare nr. 0000277 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i
Trasporti Terrestri - Direzione Generale della Motorizzazione del 15 gennaio 2008.
ART. 106 – Decoro urbano
1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme del Codice Penale, in particolare agli artt. 674, 635, 733,
664, 527, 345, e da altre disposizioni di legge o regolamenti vigenti nelle specifiche materie, è
permanentemente vietato, nelle piazze, nelle aree adibite alla sosta, nei parchi pubblici, alla
stazione ferroviaria e dintorni, nei parcheggi ed aree antistanti strutture commerciali, nei punti di
ritrovo per giovani ( es. sala giochi, palestre, impianti sportivi ecc.. ), in prossimità di luoghi di
culto, monumenti storici, edifici di cura, in luoghi di uso pubblico:
a) consumare in luogo pubblico o di uso pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con
esclusione del consumo effettuato immediatamente all’esterno dei pubblici esercizi e all’interno
dei plateatici loro concessi ed in occasione di manifestazioni dove venga autorizzato il consumo
di bevande alcoliche limitatamente all’ area in concessione e per il periodo di durata della
stessa;
b) abbandonare in luogo pubblico o di uso pubblico i vuoti dei contenitori le bevande, i bicchieri,
cartoni e altro materiale atto a contenere o in uso a detti prodotti
c) calpestare, sedersi o sdraiarsi sul manto erboso;
d) lasciare sullo stesso, anche temporaneamente, biciclette, borse e quant’altro possa nuocere al
decoro del luogo;
e) sedersi sugli schienali delle panchine od appoggiare i piedi sul sedile
f) sedersi o coricarsi per terra lungo le vie, strade, piazze e luoghi pubblici o aperti al pubblico;
g) l’uso delle giostrine e degli altri impianti ricreativi per bambini, ai maggiori di anni 12;
h) arrampicarsi sugli alberi, salire sulle fontane, sui monumenti e sui pali della pubblica
illuminazione;
i) lavarsi od effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche
fontane, o attingere con qualunque sistema l’acqua;
l) abbandonare fuori degli appositi contenitori rifiuti in genere;
m) qualsiasi comportamento o atto che comprometta la pulizia di luoghi, il decoro o arrechi
molestia, disturbo alle persone o danno alle cose, non espressamente indicato nei punti
precedenti;
2. All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti e quant’altro
occupi il suolo pubblico e cessare il comportamento vietato.
ART. 107 - Piccoli trattenimenti
1. Tutti gli intrattenimenti tenuti all'interno dei pubblici esercizi compresi i circoli privati, in
qualunque forma e modo denominati e realizzati, ascrivibili nell’art. 31 della Legge Regionale del
21 settembre 2007, nr. 29, non dovranno produrre rumori o altro percepibili all’esterno nelle fasce
orarie indicate con apposita ordinanza del sindaco .
2. Durante l’orario d’esercizio porte e finestre dell’attività potranno rimanere aperte se non viene
causato disturbo alla quiete pubblica, altrimenti dovranno rimanere chiuse. Nel caso pervengano
lamentele per rumori o altro riconducibili al pubblico esercizio, e quindi a diretta responsabilità del
gestore l'attività, l’organo di polizia che interviene adotterà, di conseguenza, le misure più
opportune a tutela della quiete pubblica salvo oggettive situazioni strettamente connesse all'ordine
pubblico suscettibili di diversi e/o più opportuni provvedimenti.
3. Il titolare dell'attività immediatamente dopo la chiusura del locale ed entro un'ora dalla chiusura
dovrà curare:
a) che gli arredi ed i contenitori esterni ai locali siano rimossi e collocati in strutture tali da non
essere utilizzati da parte di chiunque;
b) la pulizia dell'area antistante gli esercizi pubblici, per un raggio di ml. 50 dall'entrata, previa
verifica che nelle immediate adiacenze non siano stati abbandonati rifiuti riconducibili
all'attività;
c) che il deflusso degli avventori avvenga senza causare disturbo alla quiete pubblica e
nell’assoluto rispetto della civile convivenza;
d) dovrà altre sì essere evitato che la clientela stazioni all’esterno dei pubblici esercizi creando
disturbo o disagio ai residenti ed utenti della strada;
4. Dovrà inoltre adottare tutti gli accorgimenti e le iniziative utili in modo che i veicoli degli
avventori e/o clienti creino impedimento al traffico o ai pedoni, richiedendo, se del caso,
l'intervento delle forze di polizia al fine di dirimere situazioni potenzialmente pericolose;
5. Eventuali deroghe agli orari e autorizzazioni ad intrattenimenti all’esterno non potranno essere
concesse in presenza di segnalazioni e/o violazioni accertate nel corso dell’anno solare.
6. Nel caso pervengano segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone o
siano segnalati comportamenti indecorosi, fatta salva l’azione penale, previo accertamento della
fondatezza di quanto segnalato e sussistendone i presupposti saranno adottati i provvedimenti di cui
all'art. 109 comma 3°.
7. Sono considerate conseguenti, per l'applicazione dell'inasprimento graduale delle somme e
sanzioni accessorie, le violazioni accertate entro un periodo di 365 giorni dall'ultima violazione
accertata. Le violazioni accertate tra loro, con intervallo superiore a 365 giorni, non sono
considerate conseguenti.
Art. 108 – Vendita e somministrazione di alcolici
1. Richiamata la circolare 5571P4S.3854.12000(1) del 24/03/2009 DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L' AMMINISTRAZIONE GENERALE Ufficio per gli
Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, viene ribadito il divieto di vendita e/o
somministrazione a minori di anni 16 in esercizi commerciali ed in locali di pubblico esercizio. I
contravventori saranno puniti ai sensi dell'art.689 c.p.
Art. 109 – Sanzioni
1. Fermo restando le vigenti norme di natura penale, civile e amministrativa, coloro i quali
contravverranno alle prescrizioni di cui al presente Capo, in via generale, saranno soggetti alla
sanzione amministrativa da tra un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 con
oblazione in via breve di euro 50,00 con le modalità e procedure di cui alla Legge 689/1981 e
successive modificazioni.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti sanzionatori richiamati per specifici articoli del regolamento.
3. Per le violazioni riferibili all'art. 107 saranno applicate le sanzioni di seguito riportate:
a) la prima violazione all'art. 107 comporterà la sanzione di euro 50,00;
b) la seconda violazione, accertata entro i termini di cui al comma (h), comporterà il raddoppio
della predetta sanzione, pari a euro 100,00.
c) in caso di ulteriore violazione all'art. 107, accertata entro i termini di cui al comma (h), la
sanzione iniziale viene ulteriormente aumentata, pari a euro 200,00, incrementando l'importo
euro 400,00 alla quarta violazione fino al massimo di euro 500,00 per la quinta e le seguenti.
Si potrà procedere all’adozione del provvedimento di riduzione dell’orario di apertura del
pubblico esercizio anticipando la chiusura, partendo con un’ora contestualmente alla prima
violazione dell'articolo 107.
si procederà all’adozione del provvedimento di riduzione dell’orario di apertura del pubblico
esercizio anticipando la chiusura, partendo con un’ora contestualmente alla seconda violazione
dell'articolo 107, incrementata di un'ora per ogni successiva violazione fino al raggiungimento
dell’orario minimo d’apertura previsto dalla legge. La durata del periodo di riduzione dell'orario
sarà prevista nell'apposito provvedimento che non potrà comunque essere inferiore a 7 giorni
comprensivi di un fine settimana. Per le violazioni seguenti il periodo di decurtazione
dell'orario di chiusura sarà deciso avuto riguardo alla situazione in essere.
Per l'applicazione del disposto nel presente comma viene fatto riferimento alle modalità e
procedure di cui alla Legge 689/1981 e successive modificazioni.
4. Per le violazioni riferibili all'art. 105 comma 4 e all'art. 106 comma 2 , oltre alle sanzioni
pecuniarie di cui comma 1 del presente articolo, all’atto della contestazione i trasgressori sono
tenuti a rimuovere eventuali rifiuti e cessare il comportamento scorretto. L’inottemperanza
all’ordine verrà perseguita a norma dell’art. 650 del Codice Penale ed all’eventuale ripristino
provvederà l’Amministrazione, a spese dei trasgressori previste in euro 100,00 (cento euro) per la
chiamata d’intervento del personale incaricato, aumentate di euro 50,00 (cinquanta euro) per ogni
periodo minimo, rapportato alla mezz’ora, nel quale il personale rimane impegnato nelle operazioni
di pulizia e rimozione.
5. La pendenza di verbali non ancora pagati riferibili all'esercizio dell'attività, anche se in fase di
ricorso ai vari livelli, elevati a carico di attività commerciali, di pubblico esercizio o ai loro titolari,
previo valutazione caso per caso ed avuto riguardo alla natura della violazione, potrà essere motivo
ostativo per ottenere deroghe o altri benefici finché i provvedimenti non siano oblati o definiti.


Il Presidente comunica che è all’ordine del giorno la seguente proposta di deliberazione come in atti :

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse
Nel Comune di Feltre vige il regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione consiliare del 13 settembre 1911. Nel tempo si sono modificate ed evolute molte realtà che necessitano di una nuova e più moderna regolamentazione;

Riferimenti ad atti precedenti
·Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di Consiglio comunale del 13/09/1911 e successive modifiche ed integrazioni;
·Ordinanza n. 137 del 19/07/2008 Divieto permanente attività campeggistica;
·Ordinanza n. 139 del 19/07/2008 Decoro Urbano;
·Ordinanza n. 140 del 19/07/2008 Accattonaggio;
·Ordinanza n. 125 del 20/06/2009 Degrado urbano;
·Ordinanza n. 116 del 17/06/2010 Disposizioni in materia di piccoli intrattenimenti;

Motivazioni
Nel periodo dal 2008 al 2010 sono state emanate dal Sindaco di Feltre le ordinanze sopra citate con i poteri previsti dall'art. 54 del T.U. 267/2000 a tutela del decoro e della sicurezza pubblica. Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 115/2011 è stato riformato il dispositivo di cui all'art. 54 del T.U. 267/2000 come modificato dalla Legge  più nota come "Pacchetto sicurezza" ed oggi  i poteri dei Sindaci sono stati limitati in materia di ordinanze contingibili ed urgenti, nel senso che tali provvedimenti possono avere solo un carattere temporaneo ben definito e riferito a singole e specifiche problematiche.
L'inserimento nel regolamento dei contenuti delle varie ordinanze era peraltro già nelle volontà dell'Amministrazione che ora, al fine di mantenere il livello di controllo del territorio e della sicurezza urbana ottenuto, procede in tal senso.

Normativa/regolamenti di riferimento
·Circolare 5571P4S.3854.12000(1) del 24/03/2009 Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio per l'Amministrazione Generale;
·Circolare nr. 0000277 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale della Motorizzazione del 15 gennaio 2008
·Delibera di Giunta n. 331 del 30/12/2010 "Aggiornamento politica ambientale del Comune";
·Delibera di Consiglio n. 40 del 10/05/2003 "Sindaco difensore ideale dell'infanzia";
·Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.). In osservanza dell'art. 49 i pareri riportati in calce (***) sono espressi sulla proposta di deliberazione;
·Statuto comunale.

Pareri
Sentita la Commissione consiliare in data 25/10/2011.

DELIBERA

1)   le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2)   di modificare il regolamento di Polizia Urbana con l'introduzione, dopo il Capo XIII°, del Capo XIV° "Sicurezza e decoro urbano", contenente gli articoli in materia di degrado urbano, accattonaggio, attività campeggistica, decoro urbano, piccoli intrattenimenti, vendita e somministrazione di alcolici come da testo allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione;

3)   di dare atto che tutte le disposizioni comunali precedenti in contrasto con la presente regolamentazione cessano di avere effetto con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Aperta la discussione intervengono

Consiglieri:
Bona, Bond, De Paoli, De Rosa, Faoro, Giusti, Gorza, Malacarne, Manfroi, Pellencin, Perenzin, Piolo, Turra, Vettorel
Assessori:
Curto, Trento

come risulta dal verbale analitico degli interventi, depositato agli atti.

Si dà atto che durante la discussione esce il Presidente Bond, assume la Presidenza il Consigliere Anziano De Rosa che quindi vota dalla postazione "0". Nel proseguo della discussione rientra il Presidente Bond che però non assume la Presidenza ma si posiziona nella postazione assegnata al Consigliere De Rosa e quindi esprime il proprio voto dalla postazione nr. 21.

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di delibera come in atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

(Al momento della votazione risultano assenti il sindaco Vaccari ed il consigliere Prigol: presenti nr. 19).

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti
N.
19

Votanti
N.
13

Favorevoli
N.
11

Contrari
N.
2
 (Bona e De Paoli)
Astenuti
N.
6
 (Faoro, Giusti, Gorza, Malacarne, Perenzin e Turra)

A P P R O V A

Terminata la votazione riassume la Presidenza il Presidente Bond.

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